giovedì 15 agosto 2013

Principio 04. Il diritto alla vita

Ognuno ha diritto alla vita. Nessuno verrà arbitrariamente privato della vita, nemmeno in riferimento a considerazioni di orientamento sessuale od identità di genere. La pena di morte non sarà imposta a nessuno sulla base dell'attività sessuale consensuale tra le persone che sono sopra l'età del consenso o sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

GLI STATI DEVONO:


A. Abrogare qualsiasi forma di crimine che abbia lo scopo o l'effetto di proibire l'attività sessuale consensuale tra le persone del medesimo sesso che hanno compiuto l'età del consenso e, finché non sono abrogate tali norme, non imporre la pena di morte ad alcuna persona condannata in base ad esse;

B. Rimettere le sentenze di morte e rilasciare tutti coloro che stanno attendendo l'esecuzione per crimini legati all'attività sessuale consensuale tra le persone che hanno compiuto l'età del consenso;

C. Cessare ogni attacco sponsorizzato dallo Stato o condonato dallo Stato alle vite delle persone basato sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, ed assicurare che tutti questi attacchi, ad opera di funzionari governativi o di qualsiasi individuo o gruppo, siano vigorosamente investigati e che, ove si rinvengano adeguate prove, i responsabili siano perseguiti, processati e debitamente puniti.

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