giovedì 15 agosto 2013

Principio 05. Il diritto alla sicurezza della persona

Ognuno, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ha il diritto alla sicurezza della persona ed alla protezione dello Stato contro la violenza od il danno fisico, che siano inflitti da funzionari del governo o da qualsiasi individuo o gruppo.

GLI STATI DEVONO:


A. Prendere tutte le misure di polizia e di altro genere per prevenire e fornire protezione da ogni forma di violenza e molestia collegate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;

B. Prendere tutte le necessarie misure legislative per imporre sanzioni penali adeguate per la violenza, le minacce di violenza, l'istigazione alla violenza e molestie collegate, sulla base dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ogni persona o gruppo di persone, in ogni sfera della vita, famiglia compressa;

C. Prendere tutte le necessarie misure legislative, amministrative e di altro genere per garantire che all'orientamento sessuale od all'identità di genere della vittima non si faccia appello per giustificare, scusare o mitigare tale violenza;

D. Assicurare che il perpetrare tal violenza sia vigorosamente investigato e che, quando si trovano prove adeguate, i responsabili siano perseguiti, processati e doverosamente puniti, e che alle vittime siano forniti adeguati rimedi e risarcimenti, anche pecuniari;

E. Intraprendere campagne volte ad aumentare la consapevolezza, dirette al pubblico generale così come a coloro che perpetrano o possono perpetrare violenza, in modo da combattere i pregiudizi sottostanti alla violenza e legati all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.

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