mercoledì 21 agosto 2013

Principio 23. Il diritto a richiedere asilo

Ognuno ha il diritto di chiedere e godere in altri paesi dell’asilo dalla persecuzione, compresa la persecuzione legata all'orientamento sessuale od all'identità di genere. Uno Stato non può rimuovere, espellere od estradare una persona verso uno Stato in cui tal persona può fondatamente temere la tortura, la persecuzione, od ogni altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

GLI STATI DEVONO:

A. Rivedere, emendare ed applicare una legislazione che assicuri che un ben fondato timore di persecuzione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere sia accettato come motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato e per l’asilo;

B. Assicurare che nessuna politica o pratica discrimini contro i richiedenti asilo sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere;

C. Assicurare che nessuna persona sia rimossa, espulsa od estradata verso uno Stato in cui tal persona può fondatamente temere la tortura, la persecuzione, od ogni altra forma di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere di quella persona.

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