giovedì 22 agosto 2013

Principio 29. Responsabilità

Ogni persona i cui diritti umani, compresi quelli descritti in questi Principi, sono violati ha diritto a che coloro che sono direttamente od indirettamente responsabili della violazione, siano essi funzionari del governo o meno, siano chiamati a rispondere delle loro azioni in una maniera proporzionata alla gravità della violazione. Non ci deve essere impunità per i perpetratori di violazioni dei diritti umani collegate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.

GLI STATI DEVONO:


A. Stabilire appropriate, accessibili ed efficaci procedure penali, civili, amministrative e di altro genere, così come dei meccanismi di controllo, per assicurare che siano chiamati a risponderne i perpetratori di violazioni dei diritti umani legate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;

B. Assicurare che tutte le accuse di crimini perpetrati sulla base dell’effettivo o percepito orientamento sessuale od identità di genere della vittima, compresi i crimini descritti in questi principi, siano prontamente ed approfonditamente investigati, e che, se si trovano adeguate prove, i responsabili siano perseguiti, processati e debitamente puniti;

C. Creare istituzioni e procedure indipendenti ed efficaci per monitorare la formulazione e l’applicazione delle leggi e delle politiche per assicurare l’eliminazione della discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;

D. Rimuovere ogni ostacolo che impedisca di chiamare a risponderne le persone responsabili delle violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale o l’identità di genere.

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